Verifica periodica del reddito
L’art. 20 della legge citata in oggetto prevede:
A) la verifica annuale del reddito degli assegnatari degli alloggi per la determinazione del canone di locazione a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale;
B) la verifica della permanenza nel nucleo familiare dei requisiti di cui all’art. 2 della medesima legge.
A tal fine tutti gli assegnatari devono presentare istanza e contestuale dichiarazione sostitutiva in riferimento ai succitati punti A) e B). (Vedi modello allegato n. 1).
Tale dichiarazione, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, dovrà essere sottoscritta dall’assegnatario in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore all’ufficio competente.
Al fine di non incorrere in errori, omissioni e nelle possibili conseguenze civili e penali in caso di dichiarazione errata, si invita a supportare l’istanza con la copia della seguente documentazione:
– per l’assegnatario e per ciascun componente del nucleo familiare, copia dell’ultima dichiarazione dei redditi, anno 2012 presentata nell’anno 2013 all’Ufficio delle Entrate (mod. 730 – Unico) oppure, ove non sia prevista la dichiarazione, copia della documentazione fornita dal datore di lavoro o dall’Ente previdenziale erogante la pensione Mod. CUD;
– nel caso in cui non si rientri tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi all’Ufficio delle Entrate ed, in alternativa a quanto sopra richiesto, per l’assegnatario e per ciascun componente il nucleo familiare che non ha lavorato o lavorato solo in parte, indicare nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, allegata, di non aver percepito redditi nell’anno di riferimento, i periodi in cui non si è svolta attività lavorativa o i corsi di studio frequentati per i figli maggiorenni oltre la scuola dell’obbligo.
Tale documentazione deve coprire tutto l’anno di riferimento.
Si richiede cortesemente la massima sollecitudine per la consegna della documentazione richiesta, da effettuarsi entro e non oltre il giorno 31 Ottobre 2013, nei seguenti orari: martedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Per quanti volessero far pervenire a mezzo Fax la suddetta documentazione potranno inviarla, debitamente sottoscritta, allegando copia di un documento di identità del sottoscrittore al n° 0423-720933.
Si fa presente che qualora l’assegnatario non produca la documentazione di cui sopra, incorre nelle sanzioni previste dall’art. 20 della legge citata in oggetto con avviso che verrà dichiarata la decadenza dall’assegnazione.
L’art. 20 della legge citata in oggetto prevede altresì che l’assegnatario ha, in caso di decesso o trasferimento di un componente o variazione del nucleo familiare, diritto, su specificata e documentata richiesta verificata dall’Ente gestore, di essere collocato in una area di reddito inferiore qualora abbia subito una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall’Ente gestore entro trenta giorni dall’accertamento della variazione di reddito. A tal fine gli interessati devono presentare istanza e contestuale dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, servendosi del modello predisposto (allegato n. 2), successivamente al verificarsi dell’evento sopracitato.