Città di Castelfranco Veneto

La consulta

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 13 dello Statuto nell’estate del 2007 si sono svolte le elezioni per il rinnovo della Consulta degli Inquilini.

La Consulta è disciplinata oltre che dallo Statuto da un apposito regolamento.

Al momento membri della Consulta degli inquilini sono:

– sig. Eugenio Giordan

– sig.ra Tiziana Bano

 

Regolamento della Consulta degli Inquilini

ART. 1
La Consulta degli Inquilini è costituita, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto dell’Azienda per l’Edilizia Economica Popolare che, individuandone funzioni e compiti, recita:
1) il Consiglio di Amministrazione deve sentire, almeno due volte all’anno, una consulta costituita da rappresentanti dei titolari di contratto di locazione degli alloggi di proprietà dell’Azienda;
2) la consulta è composta da tre membri, individuati secondo le modalità previste in apposito regolamento dell’Azienda. All’atto della costituzione dell’Azienda detto regolamento deve essere approvato entro trenta giorni dalla nomina del Consiglio di Amministrazione;
3) la consulta può formulare proposte in ordine alle tematiche riguardanti la gestione degli alloggi dell’Azienda dati in locazione e su ogni altra questione che coinvolga in generale gli inquilini.

ART. 2 – ELETTORATO PASSIVO
I candidati a membri della Consulta devono essere i titolari di un contratto di locazione degli alloggi o componenti del loro nucleo familiare così come definito dall’art. 2 comma 4 della L.R. 02.04.1996 n° 10 ed essere estranei a procedure di decadenza.

ART. 3 – ELETTORATO ATTIVO
Possono votare i membri della consulta i titolari di contratti di locazione. La qualità di titolare fa riferimento alla data in cui si tengono le elezioni dei membri della Consulta stessa.
Non è ammesso il voto per delega.

ART. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE DA PARTE DEGLI ASPIRANTI RAPPRESENTANTI
I candidati devono segnalare per iscritto all’Azienda la loro candidatura entro il termine indicato nella comunicazione dell’Azienda che informa tutti gli inquilini dell’inizio della procedura elettorale.
I nominativi dei candidati depositati presso la sede dell’AEEP saranno affissi all’Albo dell’Azienda e del Comune di Castelfranco Veneto nei dieci giorni liberi antecedenti la data fissata per le elezioni e durante il loro svolgimento.

ART. 5 – PROCEDURA ELETTORALE
Le elezioni sono indette e convocate individualmente entro quattro mesi dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione dell’AEEP mediante avviso da inviarsi con lettera a tutti gli inquilini da parte dell’Azienda almeno un mese prima del giorno stabilito per l’inizio delle votazioni.
L’avviso di indire convocazione delle elezioni rimarrà affisso in modo visibile anche presso la sede dell’AEEP, fino alla conclusione delle operazioni elettorali.
Tali elezioni saranno valide con la presenza di votanti non inferiore ad 1/3 degli aventi diritto.
Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum di cui sopra, verranno indette nuove elezioni che saranno valide con la presenza di qualsiasi numero di votanti.
Risulteranno eletti i tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà eletto il candidato più anziano intendendosi come tale colui che da più tempo è titolare del contratto di locazione o che occupa da più tempo l’alloggio. Del risultato delle elezioni verrà data comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, agli eletti da parte dell’Azienda.
L’Azienda prenderà atto dell’ elezione nella seduta consiliare immediatamente successiva alla data della elezione.
Una volta ricevute le candidature ai sensi dell’art. 4 l’Azienda invierà ad ogni elettore una scheda vidimata dall’A.E.E.P. sulla quale dovrà essere espresso il voto.
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.
L’A.E.E.P. provvederà alla costituzione del seggio elettorale mediante la nomina di numero tre scrutinatori di cui uno Presidente.
Le elezioni si svolgeranno tramite il servizio postale. L’elettore provvederà ad inviare in busta chiusa, direttamente o tramite posta, la scheda di votazione che dovrà pervenire in Azienda in qualsiasi modo inviata entro la data in essa indicata.
L’elettore, anziano che vive da solo, o chiunque abbia problematiche motorie, o altre necessità contingenti, potrà richiedere all’A.E.E.P. di ritirare la busta chiusa con l’espressione di voto presso la propria abitazione.
Al termine del giorno e ora fissate per la votazione si procederà successivamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio.
I membri della Consulta diverranno effettivi dalla data di elezione.

ART. 6 – DURATA – CAUSE DI DECADENZA DELL’INCARICO – INCOMPATIBILITA’ – SOSTITUZIONE
I membri della Consulta rimangono in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione e possono essere rinominati .
Se un membro della Consulta non partecipa a due riunioni consecutive con il Consiglio di Amministrazione dell’AEEP, senza giustificato motivo, decade dall’incarico.
La qualità di componente della Consulta si perde, inoltre, quando si verifica la perdita dei requisiti di cui all’art. 2 della L.R. 02.04.1996 n° 10.
Le eventuali dimissioni di un membro della Consulta dovranno essere comunicate dal dimissionario con lettera raccomandata da inviarsi agli altri membri della Consulta e al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La carica verrà mantenuta fino all’accettazione di un nuovo membro.
La condanna per delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione, l’interdizione dai pubblici uffici o l’interdizione all’esercizio di un’ attività professionale comporta la decadenza immediata dall’incarico.
Si applicheranno in questo caso le norme previste per la sostituzione dei membri in carica.
Nel caso in cui un membro della Consulta venga a mancare per morte, dimissioni o decadenza dell’incarico ad esso subentrerà chi nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, il più anziano intendendosi come tale colui che da più tempo è titolare di un contratto di locazione o che occupa da più tempo un alloggio.
Il subentro dovrà essere comunicato al sostituto a cura dell’Azienda a mezzo lettera raccomandata e quest’ultimo avrà quindici giorni per accettare la nomina. Nel caso di mancata accettazione la carica verrà attribuita al primo dei non eletti successivo in graduatoria.
Non sono eleggibili i membri del Consiglio di Amministrazione e il personale dell’Azienda.

ART. 7 – NOMINA DEL COORDINATORE DELLA CONSULTA
La consulta è un organo collegiale. Per motivi tecnico-amministrativi essa può nominare al suo interno un Coordinatore . In caso di mancato accordo, Coordinatore è membro della Consulta più anziano intendendosi come tale colui che da più tempo è titolare di un contratto di locazione o che occupa da più tempo un alloggio.
Il nominativo del Coordinatore verrà comunicato da parte della Consulta al Consiglio di Amministrazione dell’Azienda con lettera.

ART. 8 – RINUNCIA ALLA CARICA
L’eventuale rinuncia alla carica dovrà essere comunicata con lettera raccomandata da inviarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro otto giorni dal ricevimento della nomina a componente la Consulta. Subentrerà al rinunciante chi nelle elezioni ha ottenuto, dopo di lui, il maggior numero di voti secondo quanto previsto per la sostituzione dei membri della Consulta. Ad esaurimento della lista dei candidati non eletti, si provvederà ad indire nuove elezioni.

ART. 9 – CONVOCAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CONSULTA A CURA DEL C.d.A.
Per la convocazione della Consulta il Presidente dell’Azienda invierà una lettera raccomandata ai suoi membri almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione presso la sede dell’A.E.E.P.
La raccomandata spedita ai membri della Consulta dovrà contenere l’indicazione del giorno e dell’ora della riunione ed eventualmente specificare particolari argomenti da trattare.

ART. 10 – RIUNIONI DELLA CONSULTA
La Consulta potrà riunirsi a discrezione dei suoi membri anche senza la convocazione da parte del Consiglio di Amministrazione al di fuori della sede istituzionale dell’A.E.E.P.
Delle riunioni della Consulta sarà redatto Verbale.
Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 42 del 25/05/2007.